Il fascicolo tecnico come requisito della Direttiva Macchine

Alcune considerazioni

La Direttiva macchine 2006/42/CE obbliga fabbricanti (o mandatari) a costituire il Fascicolo Tecnico di cui all’All. VIIA per i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione.

Il Fascicolo Tecnico deve consentire di dimostrare la conformità della macchina (nel senso ampio del termine) ai pertinenti Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute (RESS) di cui all’All. I.

Inoltre, deve consentire, alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato, di controllare più agevolmente la conformità della macchina, in particolare per gli aspetti che non possono essere verificati con le ispezioni visive.

La strutturazione del Fascicolo Tecnico, oltre a documenti essenziali inerenti aspetti di Sicurezza e Salute, quali:

  • Descrizione generale della macchina;
  • Disegno complessivo della macchina;
  • Disegni dettagliati eventualmente accompagnati da notte di calcolo risultati testa o prove che consentono la verifica della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza (RESS);
  • Schemi dei circuiti di comando;
  • Norme tecniche o specifiche tecniche applicate;
  • Valutazione dei Rischi, soluzioni applicate, misure di protezione attuate;
  • Relazioni di prova e Rapporti di Collaudo;
  • Dichiarazione CE di Conformità;
  • Istruzioni per l’Uso,

deve prevedere documenti caratterizzanti il rispetto dei RESS.

La soluzione Alfa Service è strutturata con contenuti estratti dalla Guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE “macchine” della Commissione europea.

Non sono oggetto della Guida le “quasi-macchine”, per le quali è richiesta la costituzione della “Documentazione Tecnica Pertinente” di cui all’All. VIIB della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Annotazione in merito alle lingue in cui devono essere scritti i documenti

La Direttiva Macchine 2006/42/CE specifica che tali documenti devono essere trasmessi dai fornitori dei componenti in una delle lingue ufficiali dell’unione europea.

Non sta scritto che tali documenti debbano essere scritti nella lingua del paese di utilizzazione ad esempio della macchina o della quasi-macchina. Non si rende quindi necessaria la traduzione di tali documenti.

Tuttavia, i documenti non scritti in una delle lingue ufficiali dell’unione europea dovranno essere tradotti in una di queste lingue.